Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35786 del 22/11/2021 (Rv. 663071 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Effetto liberatorio per il debitore - Condizioni – Accertamento di fatto del giudice di merito – Conseguenze in tema di sindacato di legittimità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO
L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)