diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13539 del 21/12/1992 (Rv. 480074 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere | Mancanza delle condizioni ex art. 938 cod. civ. per l'accessione invertita - Demolizione della costruzione e restituzione del fondo occupato - Diritto del proprietario di quest'ultimo - Fondamento - Disciplina ex art. 936 cod. civ. - Differenze.
Stato
decisa il 1992-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480074-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere

Con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 cod. civ. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato (cosidetta accessione invertita) il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 e quindi delle limitazioni a tale demolizione previste dal quarto e dal quinto comma del medesimo articolo (che la negano in caso di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore ovvero di decorso di sei mesi dalla notizia dell'incorporazione), trattandosi di disposizioni che si riferiscono all'ipotesi diversa di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione (in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)