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Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Testo in vigore al

Art. 19 Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo

1. Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta, fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

Art. 20 Spese e perdite eventuali

1. Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

  1. a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;

  2. b) agli fitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

Art. 21 Spese di amministrazione

1. Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilita' nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi.

2. Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano preventivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

Art. 22 Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unita' immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.

Art. 23 Spese di conservazione

1. Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuita' del capitale fondiario.

2. La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le societa' di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unita' immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

3. La quota di perpetuita' si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

Art. 24 Perdita per sfitti

1. La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonche' la periodicita' e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

2. Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che puo' verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

3. Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto ai rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n.

4. 6214 (serie 3ยช) e successive modificazioni.

Art. 25 Perdita per fitti non corrisposti

1. Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

Art. 26 Determinazione delle spese e delle perdite

1. Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

2. In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unita' immobiliari analoghe.

Art. 27 Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario

1. Per le unita' immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

Art. 28 Del capitale fondiario

1. Il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della, unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.

2. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.

Art. 29 Saggio di interesse

1. Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita e' il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto uniti immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unita' immobiliari che a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

2. Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.

3. In tali casi puo' indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unita' immobiliari analoghe.

Art. 30 Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare

1. Le tariffe non si determinano per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'.

Art. 31 Prospetto delle tariffe

1. Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

Art. 32 Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali

1. Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune e' stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.

2. La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facolta' di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.

3. Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

Art. 33 Decisione della Commissione censuaria provinciale

1. La Commissione censuaria provinciale da' all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione dello date nelle quali terra' le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opprtuni.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell'art. 32 alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni la Commissione censuaria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe.

3. La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria, provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione.

4. La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

Art. 34 Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale

1. Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in Ordine all'approvazione - del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione ne gene - rate del catasto e dei servizi' tecnici erariali la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuraria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

Art. 35 Ricorso alla Commissione censuaria centrale

1. Contro le decisioni pronunciale dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe la Commissione censuraria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorsi all'atto della sua presentazione all'altra parte, e Balla Commissione censuaria provinciale interessata quale ultima ha facolta' di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi.

2. La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 36 Pubblicazione delle tariffe

1. Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuraria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione quando non li ritenga persequitati nei confronti delle tariffe di Comuni delle province limitrofe. Analoga facolta' e' concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

3. La Commissione e censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe gia' stabilite e definisce le nuove.

Art. 37 Revisione del prospetto delle tariffe

1. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unita' immobiliari o della loro capacita' di reddito.

2. I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

Capo V. Dell'accertamento

Art. 38 Oggetto dell'accertamento

1. Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art 4 della legge.

2. Sono esclusi dall'accertamento;

  1. a) i fabbricati rurali;

  2. b) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 39 Fabbricati rurali

1. I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

  1. a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra ritendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonche' coloro che col nome di capisquadra sorveglianti campari o altro equivalente conducono o assistono materialmente i giornalisti e gli operai

  2. b) al ricovero del bestiame necessario per quella, coltivazione o
    alimentato da quei terreni

  3. c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

2. Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.