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Sez. 5, Sentenza n. 11867 del 09/10/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209985 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Autenticazione di firma da parte del notaio - Natura - Attestazione sia della apposizione della firma in sua presenza che della verifica dell'identità del soggetto firmante - Falsità - Falso ideologico ai sensi dell'art. 479 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209985-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

L'autenticazione di firma è atto tipico del notaio o altro p.u., disciplinato dall'art. 2703 cod., civ., quale sostitutivo del suo riconoscimento da parte dell'autore. Essa, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. citato, consiste nella attestazione da parte del p.u. che la sottoscrizione di un atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente. Compie perciò falso ideologico punibile a norma dell'art. 479 cod. pen. il notaio che, ricevendo l'atto per cui è richiesta l'autenticazione della firma, attesti contrariamente al vero che la firma è stata apposta in sua presenza, da persona della cui identità si è fatto certo. Solo la falsità in attestazione atipica, e cioè non consistente nell'attestazione di cui all'art. 2703 cod. civ., potrebbe integrare la più lieve ipotesi prevista dall'art. 480 cod. pen., relativa solo alla provenienza della sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)