Sez. L, Sentenza n. 1959 del 18/02/1992 (Rv. 475779 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione | All'ENEL in persona del direttore di compartimento legittimato a rappresentare l'ente presso la sede di un altro compartimento - Nullità della notifica - Configurabilità - Nullità dell'atto - Esclusione - Sanatoria "ex tunc" - Condizione - Notificazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione - Estinzione del processo - Esclusione - Costituzione oltre l'anno - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione
Nel caso in cui l'atto di riassunzione del giudizio in sede di rinvio, rivolto all'Enel in persona del direttore di compartimento legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto approvato con d.p.r. 21 dicembre 1965 n. 1720, sia notificato presso la sede di un altro compartimento, è configurabile una nullità della notifica, e non già dell'atto in senso sostanziale (essendo la persona giuridica sufficientemente identificata con l'indicazione del legale rappresentante), che non si comunica all'atto di riassunzione e che è sanata con efficacia "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'Ente, con conseguente esclusione dell'estinzione del processo, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., ove la notifica sia avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, ancorché detta costituzione sia avvenuta oltre tale anno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, DPR 21/12/1965 num. 1720 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)