Sez. 2 - , Ordinanza n. 29725 del 26/10/2023 (Rv. 669209 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE | Navigazione nella laguna di Venezia - Limitazione della circolazione nella ZTL del Canal Grande solo ai NCC autorizzati da un Comune diverso da Venezia - Illegittimità per eccesso di potere della ordinanza - Fondamento.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE
In tema di navigazione nella laguna di Venezia, è illegittima per eccesso di potere l'ordinanza comunale che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), preveda una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ZTL istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare, limitando solo a questi ultimi l'ingresso nelle acque della ZTL cittadina, in quanto crea una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni.
Legge 15/01/1992 num. 21 art. 4, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)