Sez. 4, Sentenza n. 10277 del 15/06/1979 Ud. (dep. 03/12/1979) Rv. 143564 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - ADEGUAMENTO DELLA CONDOTTA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ALLE IMPRUDENZE ALTRUI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - ADEGUAMENTO DELLA CONDOTTA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ALLE IMPRUDENZE ALTRUI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONE.*
I conducenti di veicoli devono mantenere una condotta di guida che possa evitare incidenti tenendo conto anche delle prevedibili imprudenze altrui. (fattispecie in tema di investimento di pedone circolante sulla destra).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)