Sez. 2, Sentenza n. 830 del 25/01/1993 (Rv. 480436 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) | Giudizio possessorio - Proposizione nel corso di esso di domanda ed eccezioni di natura petitoria - Provvedimento del Pretore di reintegra nel possesso con contestuale dichiarazione della propria incompetenza e riunione della causa al Tribunale - Natura di sentenza dichiarativa di incompetenza per materia - Ritenuta incompetenza da parte del giudice indicato come competente - Legittimazione di quest'ultimo a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio)
Il provvedimento col quale il Pretore - contestualmente all'ordine di reintegrazione nel possesso e sul rilievo di avvenuta proposizione, nel corso del giudizio possessorio, di domanda ed eccezioni di natura petitoria - dichiari la propria incompetenza con riunione della causa al Tribunale, anche nel caso in cui faccia riferimento a criteri di competenza per valore, ha natura di sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia, con la conseguenza che il giudice indicato come competente è legittimato, ove si ritenga a sua volta incompetente, a richiedere di ufficio il regolamento di competenza, senza che a ciò sia di ostacolo l'avvenuta riassunzione della causa davanti a lui oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento suddetto, nel caso in cui l'eccezione di estinzione del processo non sia stata proposta, a norma dell'art. 307, ultimo comma cod. proc. civ., dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)