Sez. 3, Sentenza n. 2455 del 06/07/1999 Cc. (dep. 25/09/1999) Rv. 214905 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Sentenza emessa per estinzione del reato per oblazione - Effetto preclusivo irreversibile - Sussistenza.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La sentenza con cui il G.I.P. dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento dell'imputato e, come tale, deve essere eseguita in luogo della sentenza di condanna, in applicazione della regola dettata dall'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. Infatti tale tipo di decisione non è revocabile in quanto emessa non per ragioni attinenti al merito dell'imputazione, ma per una accertata causa di estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha revocato il decreto penale di condanna emesso, per lo stesso fatto, successivamente a sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)