Sez. 3, Sentenza n. 21266 del 10/10/2007 (Rv. 599517 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Aspetti del rapporto non oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto - Esclusione dal giudicato - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto. Pertanto la sentenza che, nel decidere sulla domanda con cui un soggetto, deducendo di aver versato ad una società una somma di denaro in occasione dell'acquisto da parte della stessa di un immobile, aveva chiesto il riconoscimento della contitolarità "pro quota" del bene acquistato, l'abbia respinta riconoscendo la dazione, ma qualificandola come finanziamento e, quindi, escludendo l'esistenza di un rapporto associativo o comunque atto a far acquistare la comproprietà dell'immobile, fa stato quale giudicato esterno, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto la restituzione della somma versata, limitatamente all'erogazione della somma di denaro e non anche alla qualificazione giuridica del rapporto come finanziamento, profilo estraneo alla materia del contendere del primo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)