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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24690 del 06/12/2010 (Rv. 615868 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | CERTALEX - Disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Termine del 15 settembre 2000, di cui all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 - Natura - Conseguenze - Domanda successivamente proposta - Improponibilità.
Stato
decisa il 2010-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615868-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 - che, secondo la disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al giudice ordinario, sono mantenute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - dovevano essere proposte entro il 15 settembre 2000, essendo tale data concepita, dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che, decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al giudice ordinario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)