Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Testo in vigore al
Art. 17 Copertura dell'onere finanziario
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.
Art. 18 Disposizione transitoria
1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632 .
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724
Art. 20 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 21 Relazione al Parlamento
1. A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennita' e rimborso spese.
2. Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.
3. La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.
Art. 22 Rimborsi degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
1. Le modalita' ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 23 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato
1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Art. 24 Esercizio delle funzioni consiliari
1. I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.
Art. 25 Diritto di visione degli atti
1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unita' sanitarie locali, dalle comunita' montane.
2. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.
Art. 26 Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441
1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti".
Art. 27 Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali
1. I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.
Art. 28 Disposizioni abrogate
1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n.
2. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI