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Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali

Testo in vigore al

Art. 17 Copertura dell'onere finanziario

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.

Art. 20 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 21 Relazione al Parlamento

1. A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennita' e rimborso spese.

2. Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

3. La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

Art. 22 Rimborsi degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi

1. Le modalita' ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 23 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 24 Esercizio delle funzioni consiliari

1. I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

Art. 25 Diritto di visione degli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unita' sanitarie locali, dalle comunita' montane.

2. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

Art. 27 Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali

1. I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI