Sez. L, Sentenza n. 8507 del 14/07/1992 (Rv. 478172 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale | Effetto imperativo per tutto l'ulteriore corso del procedimento - Pronunzia della sentenza senza l'osservanza della formalità della lettura del dispositivo - Implicita restituzione della trattazione della causa alle forme ordinarie - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il provvedimento con il quale il pretore, adito nelle forme ordinarie per una delle controversie di cui all' art. 409 cod. proc. civ., dispone il passaggio al rito speciale, del lavoro, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. ha effetto imperativo per tutto l'ulteriore corso del procedimento e non è suscettibile di revoca implicita, con la conseguenza che la pronunzia della sentenza senza l'osservanza della formalità della lettura del dispositivo in udienza costituisce motivo di nullità della sentenza stessa e non può essere considerata, di per sè, idonea a configurare una disposta restituzione della trattazione della causa alle forme ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)