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Sez. 2, Sentenza n. 62 del 04/01/1966 (Rv. 320133 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320133-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA.*

E sentenza il provvedimento decisorio sui presupposti e sulle condizioni processuali e quello che investe il merito della causa, e ordinanza il provvedimento istruttorio che non contiene una decisione, ma si limita unicamente a dare Disposizioni per l'ulteriore corso del processo nella categoria dei provvedimenti istruttori devono ritenersi compresi oltre ai provvedimenti che attengono strettamente all'istruzione probatoria, anche quelli che concernono, in genere, la preparazione della causa, tra cui i provvedimenti di urgenza adottati dal giudice istruttore, diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito. *

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)