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Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 03/05/2016 (Rv. 639713 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Principio di "non contestazione" - Ambito di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639713-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE

Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Strada art. 171

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)