Sez. 5, Sentenza n. 32143 del 03/04/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 256086 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Banca - Dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza - Norme incriminatrici in materia fallimentare - Applicabilità.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Le imprese bancarie sono soggette alle disposizioni penali fallimentari in relazione ai fatti dalle stesse previste commessi nel corso della gestione delle medesime, in quanto nei loro confronti si procede all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, atto equiparato dall'art. 237 legge fall. alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 70, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 99, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 147, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)