Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015 (Rv. 636384 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Permanente - Liquidazione - Modalità - Articolazione in due fasi - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di danno biologico permanente, la relativa liquidazione va distinta concettualmente in due fasi, la prima, volta a individuare le conseguenze "ordinarie" inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, le eventuali conseguenze "peculiari", cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio "ad hoc" scevro da automatismi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)