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Sez. 1, Sentenza n. 2081 del 04/12/1989 Ud. (dep. 15/02/1990) Rv. 183340 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183340-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel processo penale, la confessione non soggiace alle regole che governano la confessione nel giudizio civile, poiché il principio di libertà di apprezzamento e di valutazione delle prove consente al giudice sia di riconoscere per vere tutte le dichiarazioni confessorie, o soltanto talune di esse, sia di ripudiarla in tutto o in parte. Il giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, può legittimamente limitare l'efficacia probatoria ad alcune soltanto delle dichiarazioni contenute nella confessione, purché egli spieghi, le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire valore probatorio alle sole dichiarazioni che direttamente riguardano la posizione dell'imputato, indipendentemente della diversa valutazione che della chiamata in correità lo stesso o altro giudice possano compiere. (Conf mass n 167860; (Conf mass n 163156).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)