Sez. 3, Ordinanza n. 30171 del 15/11/2025 (Rv. 676895-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Erronea dichiarazione di contumacia in appello - Ricorso per cassazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)