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Sez. U, Sentenza n. 14526 del 28/05/2019 (Rv. 654034 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Inosservanza del cd. “piano di rientro” - Illecito ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sostenibilità ed esigibilità del programma, seppure concordato - Elemento indefettibile.
Stato
decisa il 2019-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654034-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la sostenibilità del cd. "piano di rientro" per lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui siano maturati dei ritardi nel deposito dei relativi provvedimenti, predisposto dal presidente del Tribunale ai sensi del punto 60.4 della circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, seppur concordato con il magistrato interessato, è elemento indefettibile - stabilito dalla stessa fonte abilitante il potere organizzativo - del programma di riduzione dei ritardi e, quindi, misura del comportamento rilevante sul piano dell'illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n) che, in detta specifica concretizzazione, richiede la necessaria verifica della esigibilità della condotta di riparazione richiesta al magistrato, la quale, evidentemente, tende a evitare addebiti ridondanti in ipotesi di responsabilità oggettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)