Sez. 2, Sentenza n. 3208 del 10/11/1971 (Rv. 354614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI.*
Il criterio differenziatore fra lavoro autonomo (locatio operis) e lavoro subordinato (locatio operarum) risiede nel fatto che, mentre, nel primo, oggetto della prestazione e il risultato dell'attivita che il prestatore si impegna a fornire con i mezzi che crede piu opportuni, e quindi con organizzazione autonoma e con propri rischi, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e l'energia lavorativa stessa, che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'impresa ed esplica, quindi, secondo le direttive e sotto la vigilanza ed il controllo continui dell'imprenditore. (Conf 2781'70, mass n 349268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)