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Sez. L, Sentenza n. 13061 del 23/06/2016 (Rv. 640182 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Datore convenuto in regresso - Possibilità di provare la natura indebita dell'erogazione INAIL al lavoratore o ai suoi eredi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640182-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il datore di lavoro è uno dei soggetti del rapporto trilatere instaurato con l'assicurazione sociale INAIL, sicché, quando sia convenuto in regresso, può sottrarsi alla pretesa recuperatoria provando che al lavoratore o ai suoi eredi siano state erogate dall'ente prestazioni indebite.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)