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Sez. 1, Sentenza n. 11222 del 14/02/2007 Cc. (dep. 15/03/2007) Rv. 236549 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Revoca della richiesta di oblazione da parte del P.M. - Conseguenza di interlocuzione tra G.i.p e P.M. - Ammissibilità - Violazione diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236549-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In caso di esercizio dell'azione penale in una qualunque delle forme consentite al P.M., fino a quando il GUP non si è pronunciato, è sempre possibile la revoca della richiesta da parte del P.M., anche a seguito di una interlocuzione informale tra i due uffici. Pertanto, nel caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di oblazione, il P.M. può decidere, a seguito di obiezioni informali comunicate dal GIP, di revocare la propria richiesta ed esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa che viene garantito dall'ordinamento nel momento successivo all'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)