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Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Testo in vigore al

Art. 8

1. Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

3. Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

4. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 9

1. Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potra' applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

2. Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Art. 10

1. I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11

1. Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni.

2. La concessione potra' essere rinnovata.

3. Non e' ammessa la cessione della concessione predetta.

4. Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7
settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione puo' promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

5. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12

1. Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

2. La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

3. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

4. Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13

1. Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

2. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

3. Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

4. La Giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

5. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Titolo IV. Zona franca

Art. 14

1. Il territorio della Valle d'Aosta e' posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

2. Le modalita' d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

Titolo V. Organi della regione

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16

1. Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 17

1. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale.

2. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18

1. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

3. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

1. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza, speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.

Art. 26

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 27

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale; ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano.

Art. 28

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.