Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 25/03/2004 (Rv. 571526 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE | Sporgenze di particolari proporzioni - Balconi - Computabilità ai fini delle distanze - Criteri - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE
In tema di distanze fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, costituiscono corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza. (La Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha qualificato come costruzione la realizzazione di un balcone della profondità di mt.1, 20 con soletta in cemento armato, rilevando come per le dimensioni, per la natura, la destinazione e l'utilizzo, detto balcone, costituendo un elemento funzionale dell'edificio, non potesse rivestire funzione ornamentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)