Sez. 1, Sentenza n. 376 del 25/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 200596 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità - Presenza, quanto meno, di un principio di riscontro individualizzato - Necessità - "Ratio".
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
In materia di misure cautelari personali, per poter affermare che si è in presenza di gravi indizi di colpevolezza, quando questi siano costituiti da chiamate in correità, occorre che tali chiamate siano corroborate quanto meno da un principio di riscontro individualizzato, cioè dotato, almeno "in nuce", degli elementi caratteristici e indefettibili del riscontro vero e proprio, quale dovrà risultare sussistente, all' esito del giudizio finale sul merito dell'imputazione, per poter affermare la colpevolezza dell'imputato. Diversamente, infatti, mancando la ragionevole probabilità di un tale esito del giudizio, non potrebbe parlarsi di indizi "gravi".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)