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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017 (Rv. 645336 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 c.c. - Inapplicabilità. Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 c.c. - Inapplicabilità. Art. 2710 c.c. - Contenuto - Ambito applicativo - Individuazione - Applicabilità con riguardo al curatore agente in revocatoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645336-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)