Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 07/12/1970 Ud. (dep. 08/04/1971) Rv. 117566 - 01
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE PENALE - FONDAMENTO NORMATIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSA DENUNCIA DEI REDDITI.*
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE PENALE - FONDAMENTO NORMATIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSA DENUNCIA DEI REDDITI.*
L'art 16 legge 7 gennaio 1929, n 4, che e legge generale in materia finanziaria, stabilisce in tre anni il tempo necessario alla prescrizione delle contravvenzioni finanziariè la portata di tale norma e, pero, limitata, in quanto non e applicabile, per il disposto del successivo articolo 60, in materia di contravvenzioni concernenti i Tributi diretti, che continuano ad essere regolate dalle Disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia. Stabilita la non applicabilita dell'art 16 della legge citata alle contravvenzioni per i Tributi diretti, dalla considerazione che nelle leggi e nei regolamenti che regolano la particolare materia non e contenuta alcuna norma che disciplini il termine prescrizionale, scaturisce la conseguenza logica che ai reati in parola debba applicarsi necessariamente la disposizione dell'art 157 cod pen, in quanto manca una norma della legge speciale con essa contrastante. (fattispecie in tema di omessa denuncia dei redditi).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 16, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)