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Sez. 2, Sentenza n. 6272 del 19/02/1973 Ud. (dep. 24/09/1973) Rv. 124941 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - FURTO TENTATO - INAPPLICABILITA DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1973-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124941-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - FURTO TENTATO - INAPPLICABILITA DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen non e applicabile al delitto di tentato furto, ancorche il colpevole, nella impossibilita materiale di effettuare il risarcimento del danno valutato con riferimento al bene che intendeva sottrarre e che non e riuscito a sottrarre per circostanze indipendenti dalla sua volonta, si sia limitato a risarcire i danni eventualmente prodotti nella fase del tentativo per eseguire il furto e cio perche il danno deve essere valutato, ai fini penali, con riferimento al valore della cosa che l'autore del reato intendeva sottrarre. (Conf 122266, anno 1972; contra 120579, anno 1972, ed ivi citate; (V 123067, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)