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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 407 del 1999

Decisione
decisa il 1999-10-25, depositata il 1999-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:407
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24983

  • Elezioni
  • Elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dei consigli provinciali
  • Presentazione delle liste elettorali
  • Violazione del limite massimo di sottoscrittori stabilito dalla legge
  • Obbligo della commissione elettorale, quando ciò si verifichi, di eliminare, fra quelle presentate, le liste non in regola
  • Facoltà della commissione di non disporre l'eliminazione quando, valutando caso per caso l'entità della violazione, l'abbia ritenuta non rilevante
  • Mancata previsione
  • Denunciata violazione dei canoni di ragionevolezza ed eguaglianza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione
  • Richiesta di non consentita sentenza additiva
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimità costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, lettera c), della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Mondardo Antonio e altro contro l'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Vicenza, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti l'atto di costituzione di Guazzo Marco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'avvocato Ivone Cacciavillani per Guazzo Marco e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali); che le due norme disciplinano la sottoscrizione delle liste elettorali da parte di un numero di elettori che oscilla fra un minimo e un massimo stabiliti dalla legge; che la commissione elettorale elimina le liste che non risultino in regola, anche quando le sottoscrizioni superino di una modesta entità il tetto previsto; che il Collegio rimettente richiama la sentenza n. 83 del 1992, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 30, primo comma, lettera a), del citato d.P.R. n. 570, perché la scelta operata dal legislatore nel fissare il numero massimo di sottoscrizioni risponde a un'esigenza non irragionevole, essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si aprano "precompetizioni elettorali"; che il Tribunale ritiene di dover investire la Corte sotto un profilo più circoscritto, dubitando della legittimità dell'automatismo sanzionatorio prefigurato dalla disposizione; che la normativa denunciata - conclude l'ordinanza di rimessione - risulterebbe incongrua e sproporzionata nella parte in cui non consente all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso per caso, circa la rilevanza della violazione del limite; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo inammissibile, e comunque infondata, la questione; che si è costituita una delle parti private, aderendo ai rilievi mossi dal Tribunale amministrativo regionale.
punto 2
Considerato che viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nella parte in cui non consentono all'ufficio elettorale la facoltà di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni per le liste elettorali; che questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a) del citato d.P.R. n. 570; che l'ipotizzata declaratoria d'illegittimità della normativa denunciata, nella parte in cui non consente all'ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore; che il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale; che per tali ragioni la questione risulta manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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