Sez. L, Sentenza n. 767 del 28/01/1999 (Rv. 522709 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Superiore gerarchico privo del potere disciplinare - Invito da parte del medesimo al lavoratore a non reiterare i comportamenti irregolari - Consumazione del potere disciplinare - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare non può ritenersi consumato a seguito di invito a non più mettere in atto i comportamenti illeciti rivolto al dipendente da parte del suo superiore gerarchico che, secondo l'accertamento del giudice di merito, non possa ritenersi investito del potere di effettuare contestazioni disciplinari e di infliggere le relative sanzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)