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Sez. L, Sentenza n. 1730 del 08/03/1983 (Rv. 426580 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA AUTONOMA DELLO STESSO SULLA BASE DI DETERMINATE CONDIZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426580-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA AUTONOMA DELLO STESSO SULLA BASE DI DETERMINATE CONDIZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

È incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, l'accertamento del giudice del merito che abbia ritenuto la natura autonoma, anziché subordinata, di un determinato rapporto di lavoro, avente ad oggetto la diffusione di prodotti farmaceutici, alla stregua degli elementi seguenti: a) ampiezza della libertà di scelta (pur se nell'ambito di un programma predeterminato circa il numero degli studi medici da visitare giornalmente) delle modalità di organizzazione del proprio lavoro da parte del prestatore d'opera; b) carenza di concreti controlli gerarchici, non potendosi considerare espressione di controlli di tale tipo le sollecitazioni e le istruzioni dell'impresa farmaceutica e i rapporti a questa rimessi dal lavoratore; C) incidenza del rischio su quest'ultimo, dimostrata dalla Forma di retribuzione - a provvigione - adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)