Sez. L, Sentenza n. 2625 del 09/03/1998 (Rv. 513516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Controllo della adeguatezza della motivazione - Criteri - Causalità dell'errore - Necessità - Fattispecie in tema di criterio distintivi del lavoro autonomo e del lavoro subordinato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di controllo, in sede di legittimità, della adeguatezza della motivazione, affinché i difetti in essa ravvisabili possano assumere valore sintomatico della eventuale ingiustizia della decisione, occorre che l'errore da cui è affetta la sentenza impugnata abbia nell'economia della decisione una incidenza causale tale che, la sua assenza, avrebbe condotto il giudice del merito ad una decisione diversa. Pertanto in relazione al principio per cui ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato la modalità della retribuzione (fissa o a percentuale) non costituisce valido criterio di discriminazione, attesane la compatibilità con entrambe le fattispecie, l'erronea affermazione circa la sussistenza di un compenso commisurato ai risultati raggiunti dal lavoratore (nella specie addetto alle vendite promozionali di un prodotto) non ha di per sè carattere di decisività rispetto alla pronunzia che accerti l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)