Sez. 2, Sentenza n. 8135 del 28/04/2004 (Rv. 572410 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Nullità - Legittimazione generale all'esperibilità ai sensi dell' art. 1421 cod. civ. - Limiti - Interesse proprio e concreto dell'attore - Necessità - Conseguenze - Esperibilità da parte di un terzo, estraneo al condominio - Esclusione - Qualità di condomino - Requisito essenziale per la configurabilità dell' interesse all'azione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La legittimazione generale prevista dall'art. 1421 cod. civ. all' azione di nullità non esime l'attore dall'onere di dimostrare il proprio, concreto interesse ad agire, e perciò, se oggetto dell' impugnazione è una delibera condominiale, essa non può esser impugnata per nullità da un terzo estraneo al condominio, bensì per l'esperibilità di detta azione è necessaria la qualità di condomino - presente o assente, consenziente o dissenziente che sia stato all approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)