Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 29/01/2003 (Rv. 560101 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Mancato utilizzo di immobile in ristrutturazione - A causa della cattiva esecuzione dei lavori - Danno "in re ipsa" per il mancato godimento - Determinazione del risarcimento - Criteri - Danno figurativo - Riferimento al valore locativo - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
In tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, derivante dal mancato utilizzo di un bene immobile oggetto di ristrutturazione, a causa della cattiva esecuzione dei lavori e della necessità di provvedere al loro rifacimento, può ritenersi che il danno sia in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso; in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo " e quindi al valore locativo del cespite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)