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Sez. 1, Sentenza n. 3533 del 05/08/1977 (Rv. 387120 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI CAPACITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI AL RIGUARDO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CONDUTTRICE DELLO IMMOBILE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI IN TALE SEDE DELLA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - GIUDICATO IMPLICITO SU TALE QUESTIONE, IN RELAZIONE A RESTRIZIONI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387120-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI CAPACITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI AL RIGUARDO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CONDUTTRICE DELLO IMMOBILE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI IN TALE SEDE DELLA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DELLA SOCIETA - GIUDICATO IMPLICITO SU TALE QUESTIONE, IN RELAZIONE A RESTRIZIONI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE - ESCLUSIONE.*

Il giudice - pur dovendo rilevare d'ufficio il difetto di capacita processuale - non e tenuto a disporre alcun accertamento al riguardo, quando dagli Atti processuali non risulti alcun elemento che valga ad escludere la legittimazione processuale del soggetto che si sia costituito in giudizio in nome di una societa; di conseguenza la sentenza di primo grado, che abbia pronunciato la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile nei confronti della societa conduttrice senza che vi sia stata alcuna contestazione in ordine al contraddittorio, non puo costituire giudicato implicito sulla - non esaminata e non indispensabile - questione inerente alla rappresentanza giudiziale della societa in rapporto alle restrizioni del potere rappresentativo previste dallo statuto sociale, che non era stato esibito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)