Sez. L, Sentenza n. 12946 del 22/11/1999 (Rv. 531399 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE | Domanda giudiziale - Condanna del datore di lavoro al pagamento di somma pari alla riserva matematica necessaria per la costituzione di rendita vitalizia - Integrazione del contraddittorio con l'Inps - Necessità - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE
Ove il lavoratore, che lamenti il mancato versamento dei contributi previdenziali, agisca nei confronti del datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento di un importo pari alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, l'azione esercitata è pur sempre quella di risarcimento del danno di cui all'art. 2126 cod. civ. e quindi non occorre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, che è invece necessaria ove l'azione esercitata sia quella prevista dal richiamato art. 13, ossia la costituzione preso l'Inps di una rendita vitalizia mediante versamento della corrispondente riserva matematica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 23/04/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)