Sez. 5, Sentenza n. 2628 del 01/12/1992 Ud. (dep. 19/03/1993) Rv. 194321 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio | Presentazione di motivi nuovi e memorie - Ex art. 611 cod. proc. pen. - Udienza pubblica - Analoga possibilità - Ragioni - Presentazione di memorie ex art. 585 cod. proc. pen. - Numero di copie necessarie alle parti - Deposito in cancelleria - Notifica o comunicazione - Esclusione.
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio
L'art. 611 cod. proc. pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate. La presentazione delle memorie, poi, come previsto dall'art. 585, quarto comma cod. proc. pen., deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti(e, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante). Tali copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirare tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)