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Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 13/03/1998 (Rv. 513638 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Pignoramento di beni del successore particolare tra vivi, durante il processo di cognizione, della parte condannata - Qualità di terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513638-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

La sentenza di condanna emessa contro una parte, a cui ne è succeduta un'altra, a titolo particolare (art. 111 cod. proc. civ.), nel corso del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti di quest'ultima, pur se in essa sentenza non menzionata, e pertanto il pignoramento dei suoi beni non dà luogo all'espropriazione presso terzi (art. 543 cod. proc. civ.) e il creditore non deve instaurare il procedimento di accertamento dell'obbligo ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., essendo la stessa debitrice, e non terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)