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Sez. 1, Sentenza n. 615 del 10/04/1968 Ud. (dep. 03/09/1968) Rv. 109110 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - DECRETO DI CITAZIONE -INCERTEZZA ASSOLUTA SUL TITOLO DEL REATO O SUI FATTI CHE DETERMINANO L'IMPUTAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109110-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - DECRETO DI CITAZIONE -INCERTEZZA ASSOLUTA SUL TITOLO DEL REATO O SUI FATTI CHE DETERMINANO L'IMPUTAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*

L'art.412 cod.proc.pen. dispone che il decreto di citazione e nullo qualora sussista, per l'inosservanza delle norme dettate dal codice, incertezza assoluta sul titolo del reato o sui fatti che determinano l'imputazione. Invero. L'indicazione di tali elementi ha lo scopo di mettere l'imputato in condizione di conoscere per quale fatto penalmente antigiuridico si svolgera il dibattimento, e piu precisamente da quale accusa egli e chiamato a difendersi. Di conseguenza, si puo parlare di incertezza assoluta del titolo del reato solo quando non sia possibile attraverso i dati contenuti nel capo di imputazione, individuare qual'e il precetto dell'ordine giuridico penale di cui si assume la violazione ed a sua volta, sussistera incertezza assoluta sui fatti che determinano l'imputazione solo quando non e stata precisata l'attivita materiale di cui l'imputato viene chiamato a rispondere e su cui, quindi, si dovra svolgere il dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)