Sez. 5 - , Sentenza n. 14091 del 07/06/2017 (Rv. 644417 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Documentazione prodotta dal contribuente - Esame - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la motivazione dell'atto impositivo deve dare conto delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di annullamento dell'atto impositivo in quanto l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dare atto del motivo per il quale aveva ritenuto di disattendere la certificazione medica attestante una patologia che aveva precluso al contribuente il raggiungimento del livello di reddito risultante dallo studio di settore).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)