Sez. 6 - 5, Sentenza n. 27136 del 19/12/2014 (Rv. 634919 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute operate dal datore di lavoro - Istanza di rimborso - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Versamenti diretti e versamenti in acconto - Decorrenza - Ragioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro (nella specie, sulle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo), il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di versamenti diretti decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall'inizio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)