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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 maggio 1983, cause riunite 311/81 e 30/82

Decisione
decisa il 1983-05-11
ECLI
ECLI:EU:C:1983:130

Epigrafe

Nelle cause riunite 311/81 e 30/82, Klöckner-Werke AG, impresa siderurgica con sede in Duisburg, col prof. Bodo Borner, dell'Università di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso ľavv. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Norbert Koch, in qualità di agente, assistito dal prof. Eberhard Grabitz, dell'Università libera di Berlino, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento totale o parziale delle decisioni individuali della Commissione 26 ottobre 1981 e 4 dicembre 1981, che stabiliscono le quote di produzione imposte alla ricorrente per il quarto trimestre 1981 e, rispettivamente, per il primo trimestre 1982, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, P. Pescatore, G. Bosco, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

paragrafo 1
In presenza di una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, la Commissione stabiliva, con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), una disciplina di quote di produzione per le imprese dell'industria siderurgica della Comunità, che doveva restare in vigore fino al 30 giugno 1981.
paragrafo 2
Secondo gli artt. 2-4 della suddetta decisione, la Commissione fissava per ciascuna impresa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo, nonché per ciascuno dei quattro gruppi in cui erano distinti i prodotti laminati. Il calcolo di tali quote si basava sulle produzioni di riferimento trimestrali di ciascuna impresa; a questo fine si prendeva in considerazione, per ciascun mese del trimestre in esame, lo stesso mese durante il periodo luglio 1977 - giugno 1980, nel quale la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati era stata più alta. I tre mesi così scelti costituivano il periodo di riferimento, e le produzioni di riferimento erano pari, per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni nel periodo di riferimento.
paragrafo 3
La Commissione poteva però, nei casi di cui all'art. 4, nn. 3, 4 e 5 della decisione, aumentare entro taluni limiti, le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote attribuite alle imprese interessate. La decisione disponeva inoltre che qualora le restrizioni di produzione o di consegna imposte dalla stessa decisione e dai suoi provvedimenti d'attuazione creassero per un'impresa difficoltà eccezionali, essa poteva adire la Commissione che, previo esame del caso nei termini più brevi alla luce della finalità della decisione ne adeguava le disposizioni alle specifica situazione.
paragrafo 4
Al termine della suddetta disciplina, in considerazione della persistenza della situazione di crisi manifesta, la Commissione adottava la nuova decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, pag. 1), con cui la disciplina di quote veniva prorogata, con alcune modifiche.
paragrafo 5
In particolare, l'acciaio grezzo ed i prodotti laminati venivano distinti in sei categorie, di cui la prima (che riguarda i prodotti in esame nelle presenti cause) è ulteriormente suddivisa in quattro sottocategorie. Soltanto i prodotti che rientrano in tale categoria, salvo alcune eccezioni, venivano assoggettati al nuovo regime di quote, essendo stato istituito un sistema di «sorveglianza» per gli altri prodotti.
paragrafo 6
Il metodo di calcolo della produzione di riferimento per i prodotti soggetti al regime delle quote veniva mutato, la nuova base essendo costituita dalla media fra la produzione registratasi in un periodo di riferimento ampliato e la produzione di riferimento che è servita per la fissazione delle quote sotto la disciplina della decisione n. 2794/80. Il primo elemento di questa media è rappresentato dalla produzione: a) del 1974, b) dei 12 mesi più favorevoli del periodo luglio 1977 - giugno 1980, e) del periodo luglio 1979 — giugno 1980. Il secondo elemento è costituito dalla produzione annua ricostituita a partire dalle quote di produzione attribuite alle imprese, in base alla decisione n. 2794/80, per il quarto trimestre 1980 e per il primo trimestre 1981.
paragrafo 7
La possibilità di adeguamento individuale che la decisione anteriore disponeva per le imprese il cui tasso di utilizzo delle capacità di produzione era inferiore di oltre il 10 % alla media comunitaria (art. 4, n. 3) è stata soppressa, e la clausola generale di equità di cui all'art. 14 e che consentiva l'adeguamento delle quote nei casi di «difficoltà particolarmente gravi» è stata limitata nel senso che essa è divenuta applicabile solo per le imprese di piccole dimensioni.
paragrafo 8
In forza della summenzionata normativa, con lettera 26 ottobre 1981, la Commissione comunicava all'impresa Klöckner-Werke AG, con sede in Duisburg, le produzioni di riferimento nonché le quote di produzione impostele per il quarto trimestre 1981, e, con lettera 4 dicembre 1981, le produzioni di riferi- mento e le quote di produzione per il primo trimestre 1982. È pacifico che que- ste due lettere contengono decisioni individuali. In particolare, per quanto riguarda le presenti cause, nella prima delle suddette decisioni individuali le quote di produzione per i prodotti dei gruppi Ia e Ib venivano stabilite a 197920 tonnellate e, rispettivamente, a 203563 tonnellate e, nella seconda, a 178611 e 191931 tonnellate. Le due decisioni fissavano pure, per i prodotti di tutti i gruppi, le parti delle quote che potevano essere consegnate nel mercato comunitario.
paragrafo 9
L'impresa Klöckner-Werke, a norma dell'art. 33 del Trattato CECA, ha proposto un ricorso d'annullamento (totale, o, in subordine, parziale) della decisione della Commissione 26 ottobre 1981, che è stato registrato nella cancelleria della Corte l'8 dicembre successivo.
paragrafo 10
La stessa impresa ha poi proposto un altro ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 1982, per l'annullamento (totale o, in subordine, parziale) della decisione della Commissione 4 dicembre 1981. Con ordinanza 5 maggio 1982, la Corte, in considerazione della connessione delle due cause, ne ha ordinato la riunione ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 13 ottobre 1982, la Corte ha deciso di rimettere le cause riunite alla Quarta Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della convenuta in data 26 ottobre 1981; in subordine: a) annullare le quote di produzione di cui alla sopra menzionata decisione nella parte in cui sono inferiori ai seguenti livelli : gruppo Ia, 330462 t/trimestre, gruppo Ib, 339924 t/trimestre; b) annullare le quote produttive per la parte i cui la produzione è comprovatamente destinata a paesi terzi, c) annullare la decisione nella parte in cui determina la percentuale delle quote di produzione che può essere consegnata sul mercato comunitario; annullare la decisione della convenuta in data 4 dicembre 1981; in subordine: a) annullae le quote di produzione della suddetta decisione nella parte in cui sono inferiori a: gruppo la, 302500 t/trimestre, gruppo Ib, 325300 t/trimestre; b) annullare le quote produttive nella parte in cui la produzione è comprovatamente destinata a paesi terzi; c) annullare la decisione nella parte in cui stabilisce una porzione della quote di produzione che può essere consegnata sul mercato comunitario; porre le spese a carico della convenuta. La Commissione chiede che la Corte voglia: respingere il ricorso, porre le spese di causa a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La ricorrente fa valere a sostegno dei suoi ricorsi cinque mezzi, diretti tanto avverso la decisione generale n. 1831/81, quanto contro le decisioni individuali del 28 ottobre e del 4 dicembre 1981. Questi mezzi riguardano:
paragrafo 2
a) la violazione del principio di utilizzo minimo delle capacità di produzione degli impianti, b) la violazione di una forma sostanziale e cioè difetto di motivazione della decisione n. 1831/81, c) misconoscimento degli effetti della violazione del divieto delle sovvenzioni statali all'industria siderurgica, d) illegittimità della fissazione di quote «di consegna» per il mercato comune e del contingentamento delle esportazioni, e) difetto o, comunque, mancanza di prova del parere conforme del Consiglio.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sul primo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla decisione generale ed alle summenzionate decisioni individuali di violare il principio di utilizzo minimo contemplato dall'art. 58, n. 2, 2° comma, del Trattato CECA. Infatti, da tale articolo risulta che la quota di produzione fissata per una impresa non può ridurre il tasso di utilizzo delle capacità produttive di questa al di sotto di un certo limite. Questo limite inferiore corrisponde al tasso medio di utilizzo delle imprese comunitarie che risulta dalle produzioni di riferimento ridotte in forza della decisione n. 1831/81, tenuto conto del limite inferiore. Il Trattato vieta quindi alla Commissione di ridurre una produzione di riferimento di una determinata percentuale, sempre pari, senza tener conto del tasso di utilizzo delle capacità esistenti in partenza; essa implica, invece, la protezione delle imprese potenzialmente più toccate e che corrono i più grandi rischi a causa di una riduzione del genere, e cioè le imprese il cui tasso di utilizzo delle capacità è in partenza particolarmente basso. Ciò si basa su un principio generale vigente nei diritti di tutti gli Stati membri, e risponde pure alla logica, dato che è manifestamente più rischioso, per un'impresa che riduce la sua produzione, ridurre al 45 % un tasso di utilizzo del 50 % che ridurre al 90 % un tasso di utilizzo del 100 %.
paragrafo 2
Le decisioni individuali impugnate non soddisfano tali requisiti. La Commissione ha portato la produzione del treno a bande larghe II dello stabilimento di Brema della ricorrente ad una possibilità di produzione di 355000 tonnellate al mese, metre in realtà le sue possibilità ammontano a 459000 tonnellate al mese per il periodo luglio 1977 — giugno 1980. Le possibilità di produzione di tale treno vengono quindi sfruttate solo fino a concorrenza del 30,8 % (decisione individuale in data 26 ottobre 1981) e del 28,4 % (decisione individuale in data 4 dicembre 1981), mentre la media delle imprese della Comunità ammonta al 51,4 % per il quarto trimestre 1981, ed al 48,2 % per il primo trimestre 1982.
paragrafo 3
La ricorrente sostiene che la cifra da tener presente per la maggiore capacità di produzione, che avrebbe dovuto essere ammessa dalla Commissione, è di 459000 tonnellate al mese, come lo provano, senza possibilità di dubbio, più saggi di rendimento e relazioni peritali redatte dalla società Kawasaki Steel Corporation, dall'Istituto di Ricerca della Siderurgia Francese e dal prof. Jeschar dell'Università tecnica di Clausthal-Zellerfeld. Nell'ipotesi in cui tali relazioni non fossero ritenute sufficienti, la Klöckner offre ulteriori mezzi di prova. La ricorrente assume che ai fini della fissazione delle quote di produzione non è necessario tener conto di precedenti comunicazioni relative alle capacità di produzione fatte dall'impresa a fini statistici, in base al questionario 2/61; è determinante solo l'effettiva ed attuale capacità, giacché non si potrebbero paragonare le cifre relative ad un periodo anteriore a quelle corrispondenti ad un periodo successivo, dovendosi fare il paragone nell'ambito di un solo e stesso periodo.
paragrafo 4
Ciò premesso, la ricorrente effettua il calcolo delle quote che avrebbero dovuto esserle attribuite se le avessero conferito un tasso di utilizzo pari alla media comunitaria, e arriva alla conclusione che per il quarto trimestre 1981 le sue quote avrebbero dovuto ammontare a 330462 tonnellate per i prodotti del gruppo la e a 339924 tonnellate per i prodotti del gruppo Ib, e, per. il trimestre successivo, a 302500 e, rispettivamente, a 325000 tonnellate. È su questo calcolo che sono basate le domande, presentate in subordine, d'annullamento parziale delle decisioni impugnate, nella parte in cui fissano quote inferiori ai summenzionati importi.
paragrafo 5
La Commissione solleva anzitutto un'eccezione di irricevibilità in merito alle suddette domande in subordine. Essa osserva che la ricorrente chiede la fissazione di quote di produzione più alte di quelle conferitele, ma che essa potrebbe formulare una domanda del genere solo nell'ambito di un ricorso per carenza, di cui non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti.
paragrafo 6
Quanto al merito, la Commissione eccepisce che la ricorrente non ha affatto chiarito in qual modo si possa ricavare, dall'art. 58 del Trattato CECA o da un'altra disposizione del suddetto Trattato, l'asserito divieto di ridurre in maniera uniforme la produzione di riferimento senza tener conto del tasso di utilizzo della capacità iniziale della produzione, nonché l'asserito obbligo di proteggere le imprese il cui tasso di utilizzo iniziale è particolarmente scarso. In realtà, nessuna disposizione del genere è contenuta nel Trattato, né potrebbe de-dursi da un principio generale assertivamente vigente nel diritto di tutti gli Stati membri. Stando così le cose, qualsiasi argomento della ricorrente diretto a dimostrare che il treno a bande larghe Brema II ha una capacità di produzione superiore a quella addotta dalla convenuta sarebbe privo di pertinenza.
paragrafo 7
La ricorrente contesta, nella replica, la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità, dato che le decisioni impugnate comportano non un beneficio, bensì un pregiudizio per l'impresa, la quale, in mancanza di queste, avrebbe il diritto di produrre tutto l'acciaio ed i laminati desiderati; stando così le cose, essa ritiene che un ricorso per carenza non avrebbe alcun senso. Inoltre, un provvedimento amministrativo che reca pregiudizio potrebbe dar luogo soltanto ad un ricorso d'annullamento, e non già ad un ricorso per carenza, secondo le disposizioni del Trattato CECA.
paragrafo 8
Per quanto riguarda il divieto di qualsiasi riduzione uniforme delle produzioni di riferimento e dell'obbligo di protezione delle imprese che hanno un tasso di utilizzo particolarmente scarso, tali principi derivano non solo dall'art. 58 del Trattato CECA, bensì pure dall'art. 14 ter, inserito nella decisione n. 1831/81 con la decisione della Commissione 3 marzo 1982, n. 533, in materia di tondi per cemento armato (GU L 65, pag. 6).
paragrafo 9
Per quanto riduarda la capacità di produzione del treno Brema II, la ricorrente, presentando una relazione peritale suppletiva, osserva che da questa e da altri documenti allegati al fascicolo risulta pure un altro punto: la Commissione ha applicato in maniera erronea l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80, e detto errore si ripercuote sulla fissazione delle quote nell'ambito della decisione n. 1831/81, in forza dell'art. 6, prima parte, lett. b), di quest'ultima. Infatti, ai fini della fissazione della quota, è determinante la capacità degli anni 1977, 1978 e 1979, e la capacità di 459000 tonnellate al mese si era già registrata in tale periodo, di guisa che le quote avrebbero dovuto essere più alte sin dall'inizio della disciplina.
paragrafo 10
La Commissione assume, nella controreplica, che introducendo nel testo della decisione n. 1831/81 un nuovo articolo, essa ha semplicemente tenuto conto del fatto che la disciplina delle quote poteva provocare difficoltà eccezionali a talune imprese, a causa della modesta dimensione dei loro stabilimenti, nonché della loro dipendenza di fronte ad un numero limitato di prodotti. Essa si è quindi limitata a basare l'accertamento delle difficoltà eccezionali su criteri diversi, mentre non ha affatto riconosciuto l'obbligo di utilizzo minimo delle capacità. L'inesistenza di un obbligo del genere è stato d'altronde affermato dalla Corte nella sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, causa n. 14/81 (Racc. 1982, pag. 785).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sul secondo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente osserva che la Commissione non ha motivato il fatto di aver posto, nella decisione n. 1831/81, l'impresa in una situazione peggiore di quella che essa aveva nell'ambito della precedente decisione n. 2794/80. Si tratta della violazione di una forma sostanziale, e cioè una violazione dell'art. 15, 1° comma, del Trattato CECA, secondo il quale le decisioni devono essere motivate.
paragrafo 2
La Commissione contesta la premessa di questa censura, sostenendo che la disciplina delle quote contemplata nella decisione n. 1831/81 non ha portato ad un deterioramento generale della situazione delle imprese rispetto al regime istituito con la decisione n. 2794/80. In ogni caso, essa osserva che le modifiche al suddetto regime apportate dalla decisione n. 1831/81 sono state chiarite nel preambolo della suddetta decisione, di guisa che è stato osservato l'obbligo della motivazione.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte che la decisione n. 1831/81 ha fortemente aggravato la sua situazione per i prodotti dei gruppi la e Ib, in quanto una quota di produzione calcolata in base alla precedente decisione, ed in particolare a norma dell'art. 4, viene presa in considerazione soltanto per metà. Orbene, questo aggravamento non è stato motivato nel preambolo della decisione n. 1831/81.
paragrafo 4
La Commissione ribatte che la tesi della Klöckner misconosce, relativamente a questo punto, il metodo di calcolo della produzione di riferimento di cui all'art. 6, punto I, della decisione in esame. Infatti, per tale calcolo si tiene conto, nel primo importo, dell'ultimo anno precedente la crisi, degli anni di crisi 1977-1980 e di un anno precedente di poco l'inizio della disciplina di quote; nel secondo importo, si è tenuto conto degli adeguamenti effettuati secondo la decisione n. 2794/80, che si inseriscono nel calcolo della produzione di riferimento senza alcuna detrazione, e non, quindi, sino a concorrenza della sola metà. La produzione di riferimento viene definita dalla media aritmetica fra i due importi; si rettificano allora i divari rispetto ad un livello di produzione medio, quali risultano da adeguamenti individuali in conformità alla decisione n. 2794/80. Il sistema previsto dalla prima decisione è stato modificato, in quanto troppo favorevole a talune imprese della Comunità, ed in particolare alla ricorrente; il nuovo sistema ha quindi semplicemente lo scopo di sopprimere in parte tale vantaggio. Stando così le cose, non si può quindi parlare di un «aggravamento» e, quindi, la censura di difetto di motivazione di un aggravamento inesistente è priva di oggetto. La Commissione era semplicemente tenuta ad illustrare le ragioni della modifica del sistema di calcolo delle produzioni di riferimento; ciò che è stato fatto nel quarto considerando della stessa decisione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sul terzo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente assume che la ripartizione delle quote fra le imprese della Comunità, a norma della decisione generale di cui trattasi non è stabilita su una base equa, in quanto la Commissione non ha tenuto conto degli effetti delle sovvenzioni attribuite all'industria siderurgica in taluni Stati membri, in violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Essa sostiene che la convenuta avrebbe dovuto prendere in considerazione tali illegittime sovvenzioni, vuoi attribuendo una quota più alta alle imprese non sovvenzionate, vuoi riducendo la quota attribuita alle imprese che hanno fruito di detti aiuti. Infatti, la summenzionata violazione del Trattato, comportava, per le imprese beneficiarie, aumenti di produzione che non si sarebbero avuti in mancanza di sovvenzioni, avendo dette imprese potuto effettuare investimenti superiori a quelli delle altre imprese.
paragrafo 2
Secondo la Klöckner, la Commissione non può limitarsi ad invocare la possibilità di reagire alle suddette violazioni ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA (d'altronde mai applicato dalla convenuta in tale contesto), né può invocare l'art. 67 dello stesso Trattato, dato che tale disposizione riguarda le sovvenzioni vietate in forza dell'art. 4, lett. c).
paragrafo 3
La Commissione non contesta il fatto che Stati membri versino sovvenzioni ad imprese siderurgiche; essa nega, per contro, l'esattezza dei dati forniti in proposito dalla ricorrente nell'Allegato 6 del ricorso, a proposito dell'importo di tali sovvenzioni. Comunque sia, la convenuta sostiene che l'importo di dette sovvenzioni non ha alcun interesse nella presente causa.
paragrafo 4
Infatti, le sovvenzioni versate alle imprese siderurgiche dagli Stati membri non ricadono sotto il divieto sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA: questo si applica solo a sovvenzioni o ad aiuti attribuiti specialmente alle industrie del carbone e dell'acciaio; gli aiuti che dette industrie ricevono, nell'ambito dell'esercizio generale delle competenze proprie degli Stati membri nei settori della politica economica, industriale, regionale, fiscale e sociale, vanno valutate alla luce dell'art. 67. Questo non vieta gli aiuti generali; esso si limita ad istituire un procedimento destinato ad eliminare gli effetti positivi o negativi dell'azione degli Stati sulle imprese del carbone o dell'acciaio.
paragrafo 5
La ricorrente ha ragione quando dice che l'art. 67 del Trattato CECA non deroga al divieto delle sovvenzioni enunciato all'art. 4, leu. e), ma ciò significa che la Commissione non è in grado di avvalersi dell'art. 67, dato che le due disposizioni devono applicarsi a forme di sovvenzioni diverse, in quanto l'art. 67 riguarda gli aiuti generali, mentre l'art. 4, lett. c), quelli specifici, e cioè quelli che vengono versati unicamente alla siderurgia.
paragrafo 6
D'altronde, gli aiuti specifici a favore della siderurgia non sono incompatibili col divieto sancito all'art. 4, leu. e), del Trattato, se ed in quanto essi restano nei limiti delle norme comunitarie contemplate nelle decisioni della Commissione 1° febbraio 1980, n. 257 (GU L 29, pag. 5), e 7 agosto 1981, n. 320 (GU L 228, pag. 14), che istituiscono norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia.
paragrafo 7
In ogni caso, specifiche sovvenzioni, che ricadono nel divieto di cui all'art. 4, lett. e), del Trattato CECA, non possono essere prese in considerazione nell'ambito di un regime di quote di produzione, istituito in forza dell'art. 58: per attuare il divieto delle sovvenzioni di cui all'art. 4, lett. c), la Commissione dispone esclusivamente del procedimento di cui all'art. 88 del Trattato CECA; questo le impone in caso di violazione di tale divieto, di promuovere avverso lo Stato membro di cui trattasi il procedimento contemplato per la violazione del Trattato.
paragrafo 8
Applicare, nell'ambito del regime delle quote di produzione, un «malus» sulla quota delle imprese che ricevono una sovvenzione speciale non riguarderebbe la vietata sovvenzione e ribadirebbe quindi l'infrazione al Trattato; non sarebbe lecito riunire le finalità di cui all'art. 58 del Trattato e quelle di cui all'art. 4, lett. c), e 88.
paragrafo 9
La sostituzione della sanzione di cui all'art. 88 del Trattato, in caso di violazione del divieto delle sovvenzioni, con un'altra sanzione, da istituire nell'ambito del regime delle quote, cozzerebbe contro il principio generale del diritto pubblico secondo cui il pubblico potere non ha la facoltà di servirsi dei suoi poteri per fini per i quali è prescritta, in maniera imperativa, un'altra forma di azione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sul quarto mezzo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate fissano in maniera illecita la parte delle quote trimestrali di produzione che può essere consegnata nell'ambito del mercato comune e quella che può essere esportata. La quota non si limita quindi a limitare la produzione; essa limita pure il volume delle consegne che la ricorrente poteva effettuare nel corso dei due trimestri di cui trattasi. Orbene, le quote di consegna per il mercato interno sono necessarie al fine di impedire che i prodotti non esitati al di fuori della Comunità siano offerti nel mercato comune, e a tal fine sarebbe bastato fissare quote di produzione, limitandosi ad escludere da tali quote le esportazioni comprovate. Viceversa, la Commissione ha fissato quote di produzione non soltanto per il mercato comune, ma pure per le esportazioni nei paesi terzi, sebbene una disposizione del genere non potesse basarsi sull'art. 58 del Trattato CECA. Essa potrebbe considerarsi lecita in forza dell'art. 95, 1° comma, del Trattato, se ed in quanto ricorrano le condizioni di attuazione di tale articolo, il che non avviene nel caso di specie.
paragrafo 2
La Commissione ha quindi commesso una violazione del Trattato. Inoltre, non avendo motivato l'inclusione delle esportazioni nelle quote di consegna, essa ha pure commesso una violazione delle forme sostanziali.
paragrafo 3
La Commissione obietta che la ricorrente ha mal interpretato l'art. 5 della decisione n. 1831/81, dato che tale disposizione non contempla affatto la fissazione di quote «di consegna». Infatti, le consegne delle imprese implicano due elementi, e cioè i prodotti fabbricati nell'ambito della quota trimestrale e le giacenze provenienti da una produzione anteriore; orbene, la decisione n. 1831/81 non dispone alcun limite all'esito delle giacenze, mentre questa materia avrebbe dovuto essere disciplinata se si fosse voluto istituire un sistema di quote di consegna. La normativa di cui agli artt. 5 e 8 della decisione generale mira ad impedire che in caso di riduzione delle esportazioni i prodotti non esitati al di fuori del mercato comune vengano offerti nella Comunità. È la ragione per cui si è vietato di superare il rapporto tra le consegne comunitarie e la produzione totale, quale fissato nel periodo di riferimento. L'eccezione di illegittimità di tale normativa è quindi infondata.
paragrafo 4
La ricorrente si lagna d'altronde, a torto, di poter esportare solo una certa parte dei suoi prodotti. In primo luogo, i prodotti provenienti dalle giacenze potrebbero essere consegnati senz'alcuna restrizione tanto nel mercato comune quanto nei paesi terzi. In secondo luogo la decisione n. 1831/81 non contiene alcuna disposizione che limiti la parte della produzione che può essere esportata, avendo la Comunità interesse a che le imprese esportino i loro prodotti, per l'appunto al fine di sgravare il mercato interno. La censura della ricorrente relativamente a questo punto è quindi infondata.
paragrafo 5
La ricorrente ritorce che essa potrebbe, in conformità all'art. 5 della decisione n. 1831/81, esportare soltanto la parte della propria quota di produzione che essa non smercia nell'ambito del mercato comune, il che costituirebbe una restrizione quantitativa all'esportazione e quindi una quota di consegna nonché un contingentamento delle esportazioni. Il Trattato CECA sarebbe quindi violato, in quanto esso ha lasciato agli Stati membri qualsiasi competenza per il regime delle esportazioni. La ricorrente invoca in proposito gli artt. 59, 61 I, 71 I, 73 I e 74 del Trattato e l'art. 19 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
paragrafo 6
La Commissione obietta che l'argomento della ricorrente non tiene conto della possibilità, sempre esistente, di smercio dei prodotti in magazzino. Essa soggiunge che sarebbe in ogni caso necessario prendere in considerazione il fatto che la domanda di acciaio diminuisce pure nell'ambito dei paesi terzi, di guisa che un calo delle esportazioni si risolverebbe in un aumento dell'offerta sul mercato comunitario; stando così le cose, lo scopo perseguito dall'art. 58 del Trattato CECA potrebbe proprio essere raggiunto istituendo un sistema che costringa le imprese ad adeguare la loro produzione stessa alla riduzione della domanda dei paesi terzi; il che non comporterebbe alcun ampliamento dei poteri devoluti alla Commissione dal summenzionato art. 58.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Sul quinto mezzo

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, la decisione generale di cui trattasi non ha costituito oggetto del parere conforme del Consiglio, di cui all'art. 58, n. 1, del Trattato CECA. La Commissione, invitata a più riprese a produrre la decisione del Consiglio che dà il parere conforme, si è limitata a produrre un comunicato stampa del segretariato generale del Consiglio, documento sprovvisto di qualsiasi pertinenza. Infatti, soltanto la disamina dei documenti presentati dalla Commissione al Consiglio ai fini della riunione nella quale il parere conforme avrebbe dovuto essere dato, nonché del verbale e del nastro registrato di tale riunione, consentirebbe di accertare se si è avuto effettivamente un «parere conforme» e se tale parere ha avuto il contenuto richiesto dal Trattato CECA. Sussiste quindi, in primo luogo, una mancanza di prove.
paragrafo 2
In ogni caso, la ricorrente, riferendosi alle argomentazioni dedotte in altre cause analoghe (cause 119/81 e 244/81), sostiene che il parere conforme del Consiglio č necessario per tutti gli elementi del regime di quote, e non soltanto per taluni aspetti assertivamente essenziali di tale regime, elementi che, d'altronde, potrebbero identificarsi solo in base ad un criterio obiettivo che la Commissione non è stata in grado di indicare. In tal senso, anche se un «parere conforme» del Consiglio esisteva nel caso di specie, esso non avrebbe avuto il contenuto previsto dal Trattato. Infatti, la Commissione ha prodotto, nella causa 119/81 — nella quale una questione identica era stata sollevata a proposito della decisione generale n. 2794/80 —, il testo delle sue proposte al Consiglio per la adozione della disciplina di quote di produzione (documento 6. 10. 1980, COM/80/586 finale). Orbene, il confronto di tale testo, di cui la ricorrente sollecita la produzione, ove occorra, anche nella presente causa, con il testo definitivo della decisione n. 2794/80 consente di constatare l'esistenza di numerose differenze rilevanti. Divergenze analoghe sussistono fra il testo delle proposte iniziali della Commissione al Consiglio e il testo definitivo della decisione n. 1831/81. Ciò premesso, sarebbe impossibile accertare, in base ai documenti esistenti nel fascicolo, rispetto a quale testo il Consiglio avrebbe dato il suo asserito avviso conforme. Inoltre, in mancanza di un criterio obiettivo, non si potrebbe accertare se eventuali divergenze fra i due testi vertano o no su punti sostanziali. Viene quindi eluso il principio fondamentale della certezza del diritto.
paragrafo 3
La Commissione contesta in diritto e in fatto gli argomenti della ricorrente, nonché le domande di produzione di nuovi documenti, che essa ritiene superflui. Infatti, come risulta dalla motivazione della decisione n. 1831/81, nonché dai numerosi documenti prodotti nella causa 244/81 (proposta dalla Commissione, documento COM(81) 277 finale del 22. 5. 1981; comunicati stampa del Consiglio nn. 7330/81 e 7630/81; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale C 196 del 4. 8. 1981, pag. 6), il Consiglio ha ben rilasciato il parere conforme. La Commissione soggiunge che l'art. 58, n. 1, Io comma, del Trattato CECA non precisa che cosa si debba intendere per «parere conforme»; la sistematica e lo spinto del testo mostrano tuttavia che non è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio una proposta di disciplina di quote formulata in tutti i particolari e presentata sotto forma di un progetto di decisione. Viceversa, l'art. 58 istituisce un procedimento di decisione in tre tempi. In conformità al n. 1, 1° comma, la Commissione accerta, in un primo tempo, che la Comunità attraversa un periodo di crisi manifesta e che i modi d'azione di cui all'art. 57 non consentono di farvi fronte, ed adotta, in un secondo tempo, la decisione d'istituire un regime di quote di produzione. Il n. 2 autorizza la Commissione, in un terzo tempo, a riordinare nei particolari il regime ed a renderlo obbligatorio con uno o più atti. Orbene, il Consiglio è intervenuto in questo procedimento solo in un secondo tempo. La Commissione deve, per istituire la disciplina di quote, ricevere il parere conforme del Consiglio, ma essa non è tenuta a farlo per quanto riguarda il riordinamento di tale regime e la sua concretizzazione in atti giuridici. Dato che questi principi sono stati osservati nel caso di specie, il procedimento di adozione della decisione n. 1831/81 era conforme ai requisiti di cui all'art. 58 del Trattato CECA, mentre l'esistenza di differenza fra il progetto trasmesso dalla Commissione al Consiglio e l'atto adottato dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, che istituisce il regime di quote, non ha alcuna rilevanza. Differenze del genere sono infatti il risultato di un processo di decisione che ha come conseguenza la decisione del Consiglio di dare il parere conforme; la Commissione, in seguito alla discussione presso il Consiglio, potrebbe per l'appunto ritenere di dover modificare la propria concezione iniziale del regime delle quote. Può darsi pure che il Consiglio subordini il proprio parere conforme all'adozione di tale o tal'altra modalità del regime. Non è affatto necessario fissare un criterio obiettivo che consenta di distinguere gli elementi della decisione che richiedano o no il parere conforme, dato che questo riguarda unicamente il principio dell'istituzione del regime delle quote, e la concretizzazione di tale principio rientra nei poteri della Commissione.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Klöckner-Werke AG, col prof. Bodo Börner, e la Commissione, rappresentata dal sig. Norbert Koch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal prof. Eberhard Grabitz, hanno svolto difese orali all'udienza del 15 dicembre 1982. Durante l'udienza, il rappresentante della Commissione ha depositato due documenti.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 febbraio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte ľ8 dicembre 1981 ed il 15 gennaio 1982, la Klöckner-Werke AG, impresa siderurgica con sede in Duisburg (Repubblica federale di Germania) ha proposto, a norma dell'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA, due ricorsi identici diretti all'annullamento delle comunicazioni 26 ottobre e 4 dicembre 1981, con le quali la Commissione ha fissato per la ricorrente, a norma della propria decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1), le produzioni e quantità di riferimento e le quote di produzione e di consegna per i prodotti derivati della categoria I per il quarto trimestre 1981 e per il primo trimestre 1982. Le due cause sono state riunite con ordinanza della Corte 5 maggio 1982, in considerazione della loro connessione.
punto 2
A sostegno dei ricorsi, la ricorrente deduce numerosi mezzi che possono riassumersi nel modo seguente: 1. mancanza di rituale parere conforme del Consiglio sulla decisione n. 1831/81; 2. misconoscimento, da parte della Commissione, del suo obbligo di garantire, per mezzo delle quote di produzione, una utilizzazione minima delle capacità produttive e mancanza di motivazione della decisione n. 1831/81 in proposito; 3. ommissione, da parte della Commissione, di tener conto, nel fissare le quote di produzione, dell'incidenza delle sovvenzioni illecite attribuite da taluni Stati membri alle loro imprese siderurgiche; 4. sostituzione, da parte della Commissione, di «quote di consegna» per il mercato comune alle quote di produzione contemplate dall'art. 58 e fissazione di quote per l'esportazione.
punto 3
In subordine, la ricorrente chiede alla Corte : a) di annullare le quote di produzione stabilite con le decisioni impugnate nella parte in cui sono inferiori a taluni livelli per i gruppi la e Ib; b) di annullare le quote di produzione nella parte in cui la produzione sia destinata a paesi terzi; e) di annullare le decisioni impugnate nella parte in cui stabiliscono una porzione delle quote di produzione che può essere consegnata sul mercato comunitario.
punto 4
Quanto ai capi di conclusioni in subordine, va constatato che la domanda sub a) è compresa nel secondo mezzo e le domande sub b) e e) nel quarto mezzo di cui sopra. Tali domande verranno quindi congiuntamente esaminate con le conclusioni principali alle quali esse si ricollegano.
punto 5
Va pure osservato, in via preliminare, che l'argomentazione dedotta dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso coincide, in larga misura, con i mezzi avanzati a sostegno del ricorso 119/81, che ha dato luogo alla sentenza 7 luglio 1982 (Racc. 1982, pag. 2627) fra le stesse parti. Nella prospettiva della presente causa, occorre tuttavia tener conto del fatto che, nel frattempo, la decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), che costituiva la base della decisione impugnata col ricorso 119/81 è stata sostituita dalla decisione n. 1831/81, già menzionata, e che d'altronde, la ricorrente ha formulato taluni argomenti nuovi a sostegno del proprio ricorso. Si dovrà quindi tener conto, simultaneamente, dei punti di diritto e di fatto sin da ora risolti con la sentenza precedente e delle questioni nuove sollevate col presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › 1. Sul mezzo relativo alla mancanza di parere conforme del Consiglio

punto 6
La ricorrente non nega il fatto che il Consiglio abbia dato il suo assenso al fine della decisione n. 1831/81. La controversia verte sulla questione se il parere conforme sia stato emesso nel modo prescritto dall'art. 58 del Trattato CECA.
punto 7
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre al Consiglio non proposte più o meno determinate, bensì il progetto di un testo pienamente articolato. Di conseguenza, la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare, in caso di contestazione, che la decisione da essa adottata corrisponde al testo da essa sottoposto al Consiglio e che ha ricevuto il consenso di questo. In mancanza di una prova del genere, la decisione non può considerarsi conforme alla legittimità comunitaria ed è atta quindi ad incontrare resistenza da parte degli Stati membri. Al fine di poter controllare la conformità dell'iter procedurale seguito a quanto stabilisce l'art. 58, la ricorrente chiede la produzione dei verbali del Consiglio e della registrazione sonora delle sue discussioni.
punto 8
Questa tesi della ricorrente si basa su un misconoscimento tanto della ripartizione dei poteri voluto dall'art. 58, quanto dei principi che sono alla base del sistema legislativo istituito col Trattato CECA.
punto 9
Secondo l'art. 58, n. 1, 1° comma, spetta alla Commissione stabilire l'esistenza di una crisi manifesta. Nel caso in cui venga accertata una crisi del genere ed ove i modi d'azione previsti dall'art. 57 non consentano di farvi fronte, l'art. 58 impone alla Commissione l'obbligo di istituire una disciplina di quote di produzione. Il potere di adottare i provvedimenti adeguati spetta, secondo l'art. 58, alla Commissione, restando tuttavia inteso ch'essa può agire solo su «parere conforme» del Consiglio.
punto 10
Istituendo questa forma di concertazione fra la Commissione ed il Consiglio, l'art. 58 non ne ha fissato le modalità. Stando così le cose, spetta a queste due istituzioni organizzare, di comune accordo e nel rispetto della rispettiva competenza, le forme della loro collaborazione. Sono quindi soddisfatte le condizioni poste dall'art. 58 qualora questa collaborazione porti al consenso del Consiglio alla «disciplina di quote» che la Commissione si propone di istituire, senza necessità di obbligare queste due istituzioni a prendere in esame un progetto di decisione articolato nei particolari.
punto 11
Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza 7 luglio 1982, si deve presumere che la decisione della Commissione, il cui preambolo attesta il parere conforme del Consiglio, è stato adottato in modo rituale. La ricorrente si è limitata a sollevare questioni ipotetiche a proposito di eventuali irregolarità che possono intervenire nelle relazioni tra la Commissione ed il Consiglio, ma non ha fornito il benché minimo indizio che consenta di mettere in dubbio che l'assenso del Consiglio sia stato ottenuto in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 58. Non vi è quindi alcuna ragione per disporre provvedimenti istruttori in proposito.
punto 12
Infine, quanto ai requisiti attinenti alla legittimità comunitaria, va sottolineato che il sistema dei mezzi di impugnazione istituito col Trattato CECA dà, in proposito, adeguate garanzie. Il Consiglio, nonché gli Stati membri, hanno, in forza dell'art. 33 del Trattato CECA, la possibilità di sottoporre al controllo della Corte una decisione della Commissione qualora essi ritengano che il parere conforme del Consiglio non sia stato adottato in modo rituale. Basta constatare nella fattispecie che la decisione n. 1831/81 non ha costituito oggetto di una impugnazione del genere nel termine stabilito del Trattato.
punto 13
Questo mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › 2. Sul mezzo relativo al misconoscimento dell'obbligo di garantire una utilizzazione minima delle capacità produttive

punto 14
La ricorrente ha, in sostanza, reiterato, nella presente causa, gli argomenti già dedotti nella causa 119/81. Essa assume che la ricerca d'una «base equa», da parte della Commissione, implica l'obbligo di garantire alle imprese il mantenimento di un livello d'occupazione minima, fissando le quote in maniera che venga garantita a ciascuna impresa un'utilizzazione della propria capacità produttiva corrispondente alla media comunitaria. Essa sostiene che, sotto questo aspetto, la decisione n. 1831/81 ha ulterioremente deteriorato la sua posizione rispetto alla decisione n. 2794/80, per il fatto che la nuova decisione non comporta più la possibilità di aumentare la produzione di riferimento a favore delle imprese che registrano un tasso d'uso dei loro impianti inferiore alla media comunitaria, possibilità prevista dall'art. 4, n. 3, della decisione precedente, dato che tale facilitazione è stata conservata solo a metà per effetto dell'art. 6, n. 1, lett. b), della nuova decisione.
punto 15
La ricorrente sostiene che il deterioramento della sua posizione, in seguito a questa riduzione delle quote, mette in pericolo la sua stessa esistenza e la situa in uno «stato di necessità». Essa assume che lo scopo perseguito dall'art. 58 può raggiungersi solo con un regime organizzato in maniera che venga garantita alle imprese un'adeguata utilizzazione della loro attuale capacità di produzione, non già mediante il riferimento alla loro effettiva produzione durante precedenti periodi.
punto 16
Nell'ambito di questo mezzo, la ricorrente ha ribadito pure le sue critiche per quanto riguarda la determinazione, da parte della Commissione, della sua capacità di produzione. Essa sostiene che, con la sentenza. 7 luglio 1982, la Corte non ha disciplinato questo punto in maniera definitiva e ribadisce quindi le illazioni che essa trae dalla relazione 1o maggio 1981, detta «relazione Kawasaki». Nella presente causa, essa ha fatto riferimento, inoltre, ad una perizia eseguita il 12 gennaio 1982, dal prof. Jeschar con l'aiuto della ditta Stein-Heurty a proposito della capacità di un forno a longheroni mobili, costruito da questa, che fa parte di un treno di laminazione di Brema. La conclusione di tale perizia, legittimerebbe una valutazione più favorevole della capacità di produzione degli impianti di cui trattasi. Inoltre, la ricorrente ha depositato una perizia contabile della società Wollert-Elmendorf relativa all'importo delle maggiori perdite subite dall'impresa nel caso della restrizione della produzione del proprio treno di laminazione.
punto 17
Infine, la ricorrente assume che le disposizioni della decisione n. 1831/81, che hanno provocato un deterioramento della sua posizione rispetto al regime della decisione n. 2794/80, mancano di qualsiasi motivazione e che, per questo motivo, la decisione n. 1831/81 è nulla per violazione di una forma sostanziale.
punto 18
Dall'esame della decisione n. 1831/81 risulta che la Commissione ha modificato, con questa, la base della determinazione della produzioni di riferimento quali erano state fissate con la decisione n. 2794/80.
punto 19
In primo luogo, l'art. 6, n. 1, lett. a), della nuova decisione ha differenziato i periodi presi in considerazione per determinare la produzione di riferimento. Infatti, questa disposizione ribadisce il principio della presa in considerazione dei mesi produttivi più favorevoli per le imprese durante il periodo 1977-1980, ma introduce due nuovi periodi di riferimento, e cioè il 1974 ed il periodo che precede immediatamente la messa in vigore della decisione n. 2794/80. In secondo luogo, la nuova decisione ha omesso la possibilità di adeguamento delle produzioni di riferimento a favore delle imprese il cui tasso di utilizzazione fosse al di sotto del tasso medio di utilizzazione delle imprese della Comunità. Tuttavia, le agevolazioni concesse alle imprese sotto il regime della decisione n. 2794/80, in forza dell'art. 4, n. 3, di questa, sono state loro conservate a metà per effetto dell'art. 6, n. 1, lett. b), della decisione n. 1831/81.
punto 20
Dalle allegazioni fatte in corso di causa è emerso che, con questa modifica del sistema, la Commissione ha inteso definire in maniera più equa, per tutte le imprese della Comunità, la base di calcolo usata per la determinazione delle produzioni di riferimento, col fatto di prendere d'ora in poi in considerazione un periodo di produzione anteriore alla crisi e nel contempo un periodo vicino all'introduzione del sistema delle quote di produzione. La commissione ritiene che in seguito ad un migliore adeguamento, all'effettiva situazione delle imprese, dei criteri che sono alla base della fissazione delle quote, il ricorso alla capacità di produzione, come correttivo delle produzioni di riferimento nel sistema della precedente decisione, aveva perduto la propria ragion d'essere. Pur mantenendo per le imprese favorite da questo correttivo una parte del vantaggio acquisito, essa ne ha attenuato l'effetto in funzione della media aritmetica dei due fattori presi in considerazione dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1831/81.
punto 21
La Commissione sostiene in proposito che, secondo l'esperienza acquisita, il correttivo di cui all'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 ha avuto l'effetto di garantire un vantaggio ingiustificato alle imprese caratterizzate da un tasso di sfruttamento inferiore alla media comunitaria, a detrimento delle altre imprese. Essa osserva che, fra tutte le imprese, la ricorrente ha tratto il massimo profitto da questa disposizione. L'obiettivo perseguito dalla nuova decisione è per l'appunto quello di attenuare tale vantaggio per accogliere reclami presentati da altre imprese meno favorite. La Commissione nega che il trattamento riservato alla ricorrente in forza della nuova decisione possa considerarsi un «deterioramento» della sua precedente posizione; la nuova decisione non significa altro se non la revoca parziale di un vantaggio ingiustificato.
punto 22
La Commissione sostiene che, con la nuova definizione delle modalità vigenti per il calcolo delle quote di produzione, essa si è ancora di più avvicinata alla determinazione di una «base equa» per tutte le imprese della Comunità. Essa rileva in proposito, richiamando l'argomento dedotto nella causa 119/81, che un sistema di quote di produzione istituito in forza dell'art. 58 va necessariamento basato sull'effettiva produzione delle imprese, non già sulla loro capacità produttiva. Infatti, la presa in considerazione della capacità non darebbe alcuna indicazione quanto alla effettiva produzione e non sarebbe quindi atta a fornire un criterio utile per l'adeguamento di tale produzione al calo della domanda.
punto 23
Come la Corte ha affermato nella sentenza 7 luglio 1982, non si può logicamente contestare che l'opzione della Commissione per il criterio relativo all'effettiva produzione sia conforme all'art. 58, n. 2, del Trattato, il quale prescrive che le quote vengano stabilite su una «base equa». La sentenza ha posto in rilievo che, a differenza del criterio della capacità di produzione, la cui valutazione è, per sua stessa natura, incerta, il riferimento all'effettiva produzione delle imprese ha il doppio vantaggio di fornire una base di valutazione obiettiva e di consentire una riduzione della produzione complessiva senza che, per questo, vengano modificate le rispettive posizioni delle imprese sul mercato.
punto 24
Riducendo il vantaggio che deriva, per talune imprese e a detrimento di altre imprese, dalla presa in considerazione di un tasso di sfruttamento inferiore alla media comunitaria e cercando così di ripartire nel modo più adeguato gli oneri derivanti dalla crisi su tutte le imprese della Comunità, la Commissione non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale conferitole dall'art. 58 il quale dispone che le quote di produzione devono essere stabilite «su base equa».
punto 25
Da quanto precede discende che la ricorrente, pretendendo che la disciplina della quote di produzione sia organizzata in modo che le imprese vi trovino la garanzia di una adeguata utilizzazione della loro capacità di produzione, perde di vista il vero scopo dell'art. 58 del Trattato. Infatti, questa disposizione non ha lo scopo di consentire alle imprese di sottrarsi, in periodo di crisi, alle conseguenze delle loro precedenti scelte in fatto d'investimenti e di produzione, quando queste si sono rivelate inadeguate all'andamento economico.
punto 26
Anche se i provvedimenti adottati in forza dell'art. 58 devono consentire all'intera industria siderurgica della Comunità di difendersi, su una base collettiva e con uno sforzo di solidarietà, contro le conseguenze di crisi in caso di calo della domanda, questa disposizione non impone affatto alla Commissione l'obbligo di garantire ad una determinata impresa, a detrimento delle altre imprese della Comunità, una produzione minima che l'impresa stessa ritiene indicata in funzione dei propri criteri di redditività e di sviluppo, come la Corte ha affermato nella sentenza 7 luglio 1982.
punto 27
Quanto alla critica mossa dalla ricorrente alla determinazione, da parte della Commissione, della capacità di produzione della sua azienda nell'ambito dell'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80, ci si deve rifare alla motivazione della sentenza 7 luglio 1982 la quale, in seguito ad una disamina particolareggiata dei precedenti di questo punto della controversia, ha disattesa questa critica in modo inequivoco. Basti ricordare che la ricorrente aveva fornito, per anni, dati inesatti sulla capacità produttiva dei suoi impianti e che, in seguito ad un controllo effettuato nell'impresa, la Commissione ha acconsentito ad accettare una dichiarazione emendata dalla ricorrente, sulla quale si basano da quel momento le decisioni adottate per la determinazione della quote di produzione.
punto 28
Nel presente procedimento, la ricorrente non ha fornito alcun dato di fatto nuovo che consenta di modificare questa valutazione. Con la produzione della perizia Jeschar, basata su una simulazione matematica, la ricorrente cerca di rettificare un elemento della perizia CRM-Kawasaki, giudicata dalla Corte priva comunque di valore probatorio. Quanto alla perizia Wollert-Elmendorf, trattasi di una relazione contabile che ha lo scopo di valutare le conseguenze finanziarie della fissazione della quote di produzione attribuite all'impresa per il terzo trimestre del 1981, rispetto ad un'ipotesi fatta dalla ricorrente e consistente nell'assegnazione di quote basate su una produzione ipotetica, corrispondente alla media dell'utilizzazione delle loro capacità da parte delle imprese della Comunità. Questa perizia contabile, che ha lo scopo di valutare la posta finanziaria della controversia fra la ricorrente e la Commissione, è basata su una valutazione della capacità di produzione (459000 t/mese = 5508000 t/anno) che la Corte ha già espressamente disatteso nella sentenza 7 luglio 1982. Questa perizia non apporta quindi alcun nuovo elemento di valutazione alla questione sollevata dalla ricorrente a proposito della sua capacità di produzione.
punto 29
Questo punto controverso va quindi considerato definitivamente deciso dalla sentenza 7 luglio 1982.
punto 30
Infine, quanto alla censura relativa alla mancanza di motivazione della decisione n. 1831/81, la ricorrente deduce che i motivi della Commissione non hanno trovato un'espressione adeguata nel preambolo della decisione, la quale si limita, su questo punto controverso, a dichiarare che la Commissione ha tenuto conto «dell'esperienza acquisita nella gestione del sistema istituito con (la decisione n. 2794/80)». Secondo la ricorrente, la nuova decisione è, quindi, nulla per violazione di una norma di forma sostanziale.
punto 31
In proposito va sottolineato, in primo luogo, che di fatto la Commissione non ha indicato, nel menzionato comma del preambolo, i motivi di quello che risulta essere l'elemento essenziale della nuova decisione, cioè l'adeguamento dei periodi di riferimento nel senso di una definizione più adeguata della base di calcolo delle quote, con la presa in considerazione di periodi di produzione più rappresentativi di quelli anteriormente considerati. Questi elementi di motivazione sono atti a fornire alle imprese interessate indicazioni adeguatamente precise sullo scopo perseguito dalla Commissione. La critica della ricorrente riguarda quindi, in realtà, solo il fatto che la Commissione non ha motivato l'abbandono parziale di un correttivo — e cioè il riferimento alla capacità di produzione — di cui alla decisione n. 2794/80.
punto 32
Secondo la giurisprudenza della Corte (vedasi, da ultimo, la sentenza 28 ottobre 1982 Lion e altri, cause 292 e 293/81, Racc. 1982, pag. 3887), la motivazione degli atti della Comunità va adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi; da essa deve risultare in modo chiaro ed inequivoco l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria autrice dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Nel caso di un atto di carattere regolamentare, come la decisione generale di cui è causa, non si può pretendere che la motivazione specifichi i singoli elementi di diritto e di fatto, a volte molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto di tali atti, dato che tali elementi rientrano nell'ambito dell'insieme di cui fanno parte.
punto 33
Questo è incontestabilmente il caso delle disposizioni controverse la cui portata ha potuto essere determinata senza difficoltà dalla ricorrente mediante un confronto fra le disposizioni delle due successive decisioni. Non si può quindi pretendere dalla Commissione che essa dedichi una specifica spiegazione ad un particolare della disciplina che appare essere solo il riporto attenuato, sulla nuova decisione di un correttivo che trova la propria base e la propria giustificazione nella decisione n. 2794/80.
punto 34
Da tutto quanto precede discende che questo mezzo va disatteso.

SENTENZA › In diritto › 3. Sul mezzo relativo all'omissione, da parte della Commissione, di tener conto dell'incidenza di sovvenzioni illecite

punto 35
Nell'ambito di questo mezzo, la ricorrente ha ripetuto senza modificarli gli argomenti già dedotti nel ricorso 119/81.
punto 36
Si ricorda che, nella sentenza 7 luglio 1982, la Corte ha ammesso la fondatezza delle critiche formulate dalla ricorrente contro l'inerzia della Commissione di fronte alle pubbliche sovvenzioni che hanno, in taluni Stati membri, alterato le condizioni di produzione e di concorrenza nel settore siderurgico. Occorre tuttavia ricordare pure che, nella stessa sentenza, la Corte ha, in primo luogo, ammesso che la Commissione, nel riordinare il sistema delle quote di produzione, può tener conto dell'effetto di sovvenzioni il cui carattere illecito sia stato provato nel debito modo; che , in secondo luogo, essa ha ritenuto che non si può, per questo, pretendere che i provvedimenti anticrisi di cui all'art. 58 vengano usati come un correttivo dell'effetto di aiuti illeciti attribuiti dagli Stati membri.
punto 37
Non essendo stato fornito alcun elemento nuovo in proposito, si deve concludere che questo mezzo va del pari disatteso.

SENTENZA › In diritto › 4. Sul mezzo relativo alla sostituzione, da parte della Commissione, di «quote di consegna» per il mercato comune alle quote di produzione ed alla fissazione di quote per l'esportazione

punto 38
La ricorrente sostiene che la questione delle «quote di consegna», che già ha costituito oggetto del ricorso 119/81, non è stata risolta con la sentenza 7 luglio 1982, in quanto la Corte ha ivi affermato che tale nozione non ha avuto alcuna rilevanza nella determinazione delle quote di produzione per il secondo trimestre del 1981. Essa chiede quindi che questo complesso di questioni venga esaminato di nuovo e assume in sostanza che l'art. 58 ha conferito alla Commissione solo il potere di agire sulla produzione, non già sullo smercio dell'acciaio, vuoi nell'ambito del mercato comune, vuoi nell'ambito dei mercati d'esportazione. Il sistema del Trattato CECA non consentirebbe di desumerne «poteri impliciti» che mettano la Commissione in grado di agire sulla consegna delle merci.
punto 39
Quanto alla ripartizione delle consegne fra il mercato interno ed i paesi terzi, la ricorrente deduce che l'art. 58 non conferisce alla Commissione il potere di disciplinare gli scambi esterni e, più particolarmente, di restringere le esportazioni. Secondo il sistema del Trattato CECA, la politica commerciale rientrerebbe nelle competenza degli Stati membri. La Commissione poteva fissare le quote di produzione al solo livello della domanda interna e consentire alle imprese di detrarne, dalla produzione da prendere in considerazione per il calcolo delle quote di produzione, i quantitativi di cui è provato che sono stati esportati nei paesi terzi.
punto 40
Poiché le questioni sollevate costituiscono oggetto, nella decisione n. 1831/81, di una normativa più precisa che nella decisione precedente, occorre riprendere la disamina della tesi della ricorrente alla luce della nuove disposizioni.
punto 41
A termini dell'art. 5 della decisione n. 1831/81, la Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione e la parte delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune. Le modalità di questa ripartizione costituiscono oggetto degli artt. 8-11; a termini del n. 5 di quest'ultimo articolo, vanno considerate come effettuate nell'ambito del mercato comune le consegne per le quali un'impresa non fornisce la prova dell'esportazione al di fuori del territorio comunitario.
punto 42
Dal complesso di queste disposizioni risulta che la Commissione fissa, per ciascuna impresa, una quota di produzione globale, nell'ambito della quale essa determina la parte che può essere esitata nell'ambito del mercato comune, mentre l'eccedenza può essere smerciata sui mercati dei paesi terzi. L'art. 9 della decisione contempla tassi di riduzione distinti per la determinazione delle quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata nell'ambito del mercato comune. I tassi di riduzione validi per il quarto trimeste del 1981, nonché per il primo trimestre del 1981, sono stati fissati, in conformità a tale disposizione, con le decisioni 15 settembre 1981, n. 2979 (GU L 298, pag. 11) e, rispettivamente, 20 novembre 1981, n. 3328 (GU L 334, pag. 34).
punto 43
Nella sentenza 7 luglio 1982, la Corte ha rilevato che qualsiasi limitazione di produzione si riflette, in forza della natura stessa del sistema previsto dall'art. 58 del Trattato, sulle possibilità di vendita nell'ambito del mercato comunitario e nel contempo sulle possibilità d'esportazione. Come la Commissione ha con ragione sostenuto, l'istituzione di quote di produzione sarebbe inefficace qualora le imprese conservassero la libertà di esportare quantitativi non controllati nei paesi terzi, dato che siffatte esportazioni possono avere l'effetto non soltanto di compromettere gli interessi della Comunità su tali mercati, ma anche di fare rifluire taluni quantitativi nel mercato interno e di mettere in pericolo l'equilibrio di questo.
punto 44
Nella stessa sentenza si è rilevato che la presa in considerazione degli scambi con i paesi terzi, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in forza dell'art. 58, rientra nel potere discrezionale della Commissione. Spetta infatti a questa istituzione il tener conto, in proposito, tanto delle esigenze proprie del mercato comune quanto degli interessi della Comunità nei suoi rapporti con i paesi terzi. Anche se l'art. 58 conferisce alla Commissione il potere di agire, in tempo di crisi manifesta, sulla produzione, senza parlare di scambi coi paesi terzi, questa disposizione non può interpretarsi nel senso che essa consenta solo l'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di produzione complessiva atta ad essere esitata o nell'ambito del mercato interno o in quello dei paesi- terzi.
punto 45
Ne consegue che la Commissione non ha abusato dei poteri che le competono in forza dell'art. 58 nel fissare, nella decisione impugnata, produzioni e quantitativi di riferimento trimestrali distinti per l'applicazione dei tassi di riduzione validi per la determinazione della quota di produzione e, rispettivamente, della parte della produzione che può essere consegnata nel mercato comune.
punto 46
Questo mezzo va quindi del pari disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 47
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1° I ricorsi sono respìnti. 2° Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Firme

O'Keeffe Pescatore Bosco Koopmans Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l`11 maggio 1983. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Quarta Sezione A. O'Keeffe

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