Sez. 1, Sentenza n. 4292 del 25/07/1995 Cc. (dep. 23/08/1995) Rv. 202209 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Provvedimenti in tema di revoca o modificazioni della misura - Impugnazione esperibile - Appello al Tribunale indicato nel settimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen. - Ricorso per Cassazione "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Il ricorso "per saltum" non è ammesso nei confronti delle ordinanze concernenti la revoca o la modifica di misure coercitive, in ordine alle quali, ancorché si tratti di provvedimenti emessi da giudici dibattimentali (nessuna eccezione disponendo la legge al riguardo), è previsto come ordinario mezzo di impugnazione, l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., al Tribunale di cui al comma settimo dell'art. 309 cod. proc. pen.. In base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, solo in esito a tale gravame, l'interessato potrà proporre ricorso per Cassazione, secondo il disposto del primo comma dell'art. 311 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)