Sez. 5, Sentenza n. 14461 del 02/02/2011 Ud. (dep. 11/04/2011) Rv. 249848 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento ad opera di terzi - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
L'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) non è applicabile nel caso in il risarcimento del danno sia l'effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione degli imputati, bensì dell'opera di terzi (nella specie Ministero della Difesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)