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Sez. 3, Sentenza n. 65 del 12/01/2000 Cc. (dep. 15/03/2000) Rv. 216448 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Natura: sanzione amministrativa - Esecuzione anche dopo l'estinzione del reato - Potere del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216448-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex articolo 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 costituisce un provvedimento formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativo, giacché la demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell'autorità giudiziaria penale. Ne consegue che il giudice penale il quale abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata ex articolo 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex articolo 665 cod. proc. pen. anche quando il reato è estinto ai sensi del secondo comma dell'articolo 445 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)