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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 338 del 2004

Decisione
decisa il 2004-10-28, depositata il 2004-11-10
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:338
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28839

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamene derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano
  • Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza
  • Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di milano, prima sezione civile
  • Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita
  • Delibazione preliminare di ammissibilità
  • Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello stato
  • Ammissibilità del ricorso
  • Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 31 gennaio 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente e riportate in una intervista pubblicata da un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.

Norme impugnate

  • deliberazione del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001, n. 58

Parametri

  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, con ricorso depositato l'11 ottobre 2003 ed iscritto al n. 254 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 6 aprile 2003 il Tribunale di Milano, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 58), secondo la quale le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, in relazione alle quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio civile per risarcimento dei danni promosso da Walter Ganapini, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del Tribunale di Milano, il Senato, con l'affermazione di insindacabilità, non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere, stante l'inesistenza del necessario collegamento delle dichiarazioni incriminate con la funzione parlamentare; che, trattandosi di dichiarazioni rese fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche, avrebbe dovuto infatti esservi — ai fini della sussistenza del «nesso funzionale», presupposto dall'art. 68, primo comma, Cost. — quantomeno una sostanziale identità di contenuto tra le dichiarazioni stesse e le opinioni già espresse in sede parlamentare; che tale condizione non ricorrerebbe per contro nella specie, giacché tra le dichiarazioni del senatore De Corato oggetto di giudizio — dichiarazioni rese nel corso di un'intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997 — e l'interrogazione parlamentare presentata dal medesimo al Ministro dell'ambiente il 2 ottobre 1996 non sarebbe ravvisabile alcuna corrispondenza sostanziale; che il Tribunale ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l'annullamento.
punto 2
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all'ammissibilità; che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali; che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione — ritenuta illegittima — con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il giudizio civile in corso; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione è affidata alla competenza di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente; b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004. F.to: Carlo MEZZANOTTE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze