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Sez. 5, Sentenza n. 27822 del 12/12/2013 (Rv. 629568 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Formazione - Scostamento dagli "standards" in sé considerati - Sufficienza - Esclusione - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Oneri del contribuente e dell'Ufficio.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629568-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 n. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)