Sez. 1, Sentenza n. 692 del 11/03/1972 (Rv. 356795 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMESSA CONVOCAZIONE - NULLITA RELATIVA - ECCEPIBILITA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMESSA CONVOCAZIONE - NULLITA RELATIVA - ECCEPIBILITA - LIMITI.*
L'omissione della convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio, che il tribunale e tenuto a disporre prima di dichiarare il fallimento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 1970 n 141, importa la nullita relativa del procedimento e deve essere, pertanto, eccepita al piu tardi, con l'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)