Sez. 1, Sentenza n. 28730 del 21/03/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 256780 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE | Contrasto con l'art. 21 Cost. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE
Il reato di vilipendio alla nazione italiana non si pone in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, atteso che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dalla norma costituzionale, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)